All’inizio
di quest’anno scrissi un articolo dal titolo S.s.r.l. società per giovani minori di 35 anni in cui difendevo a spada tratta la neonata forma societaria dei
giovani irresponsabili (uso il passato remoto perché è
trascorso quasi un anno; eppure mi sembrava l’avessi scritto
l’altro giorno!). Ero favorevolmente sorpreso dall’eliminazione
della figura del notaio e già consideravo la scelta del legislatore
un meraviglioso PRECEDENTE da utilizzare in futuro come una leva per
scardinare le prerogative di una categoria professionale
privilegiata. Speravo che di lì a poco le Camere di Commercio
potessero raccogliere l’eredità lasciata a malincuore dai notai in
campo societario e commerciale, ma la storia è andata in maniera
diversa.
Oggi
il panorama delle società a responsabilità limitata si è fatto in
tre e in ogni sua parte c’è il notaio. Di seguito propongo una
sintesi delle tre forme societarie consentite dall’ordinamento
italiano riformulando liberamente le stesse parole del legislatore.