All’inizio
di quest’anno scrissi un articolo dal titolo S.s.r.l. società per giovani minori di 35 anni in cui difendevo a spada tratta la neonata forma societaria dei
giovani irresponsabili (uso il passato remoto perché è
trascorso quasi un anno; eppure mi sembrava l’avessi scritto
l’altro giorno!). Ero favorevolmente sorpreso dall’eliminazione
della figura del notaio e già consideravo la scelta del legislatore
un meraviglioso PRECEDENTE da utilizzare in futuro come una leva per
scardinare le prerogative di una categoria professionale
privilegiata. Speravo che di lì a poco le Camere di Commercio
potessero raccogliere l’eredità lasciata a malincuore dai notai in
campo societario e commerciale, ma la storia è andata in maniera
diversa.
Oggi
il panorama delle società a responsabilità limitata si è fatto in
tre e in ogni sua parte c’è il notaio. Di seguito propongo una
sintesi delle tre forme societarie consentite dall’ordinamento
italiano riformulando liberamente le stesse parole del legislatore.
Società
a responsabilità limitata (S.r.l.)
Il
Codice Civile agli articoli dal 2462 al 2483 delinea gli aspetti
fondamentali della società a responsabilità limitata classica,
cioè quella che fino ad oggi gli italiani hanno imparato a
utilizzare per il loro business a responsabilità limitata.
Tale società, secondo l’art. 2463 c.c. può essere costituita con
contratto o con atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico, quindi con l’intervento del notaio, e
deve indicare tutti gli elementi informativi tassativamente descritti
dalla legge tra cui l’ammontare del capitale sociale, che non deve
essere inferiore a 10000 euro. Detto importo deve essere versato sul
conto corrente societario al momento della costituzione per almeno il
25%.
Società
a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
L’articolo
2463-bis c.c. introdotto dal d.l. liberalizzazioni n. 1/2012 si
occupa degli aspetti costitutivi della S.r.l.s. La società a
responsabilità limitata semplificata può essere costituita con
contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano
compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L'atto
costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme di funzionamento della società e le persone cui è affidata l’amministrazione;
- luogo e data di sottoscrizione;
- gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La
denominazione di società a responsabilità limitata semplificata,
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della
società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è
iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza
della società e nello spazio elettronico destinato alla
comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
È
fatto divieto di cessione delle quote a soci maggiori di 35 anni e l'eventuale atto è conseguentemente
nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni
della società a responsabilità ordinaria in quanto compatibili. Per
quanto concerne la cessione di quote di S.r.l.s. pare sia materia
riservata solo ai notai, dovendo così considerarsi esclusi i
commercialisti. La motivazione, tenetevi forte, risiede nel fatto che
solo i notai sarebbero competenti ad accertare i requisiti anagrafici
del cedente e del cessionario, ciò a dire l’età delle parti che
non deve superare i 35 anni.
Società
a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.)
Fermo
quanto previsto dall'articolo 2463-bis
del codice civile per le S.r.l.s., la
società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere
costituita con contratto o atto unilaterale anche da persone fisiche che
abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare tutti gli elementi informativi tassativamente previsti dalla
legge (in sostanza sono gli stessi necessari per la S.r.l. ordinaria)
ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione
della società può essere affidata a una o più persone fisiche
anche diverse dai soci.
La
denominazione di società a responsabilità limitata a capitale
ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede
della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
Infine
il legislatore aggiunge un comma inquietante all’articolo in esame
in dichiara che: Al fine di favorire
l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro
dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione
bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai
giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono
attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società
a responsabilità limitata a capitale ridotto.
A
mio avviso si evince implicitamente che i soci di S.r.l.s. è inutile
anche che si presentino in banca perché tanto nessuno li considera!
Se questo articolo ti è stato utile clicca su Mi piace o g+1
Nessun commento:
Posta un commento