Molti lavoratori, con l'avvicinarsi delle soglie della
pensione, si trovano ad affrontare l'annoso problema della ricongiunzione o della totalizzazione
dei contributi.
Con l’entrata in vigore della legge n. 142/2010, infatti, è stata preclusa la possibilità,
per chi avesse versato contributi previdenziali in fondi differenti, di realizzare
la ricongiunzione a titolo gratuito
degli stessi: per poter ottenere un'unica pensione, quindi, spostando da un
fondo ad un altro i contributi, l'unica via consiste nell'effettuare detta
operazione a titolo oneroso. L'unica alternativa gratuita rimasta a disposizione è la totalizzazione: tramite tale istituto,
però, a differenza della ricongiunzione, il calcolo della pensione avviene soltanto
con il criterio contributivo, cioè in percentuale dei contributi versati
durante gli anni di lavoro; non è, quindi, consentito il calcolo retributivo
della pensione, cioè in percentuale delle retribuzioni percepite.