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venerdì 14 dicembre 2012

La totalizzazione retributiva

Molti lavoratori, con l'avvicinarsi delle soglie della pensione, si trovano ad affrontare l'annoso problema della ricongiunzione o della totalizzazione dei contributi.
Con l’entrata in vigore della legge n. 142/2010, infatti, è stata preclusa la possibilità, per chi avesse versato contributi previdenziali in fondi differenti, di realizzare la ricongiunzione a titolo gratuito degli stessi: per poter ottenere un'unica pensione, quindi, spostando da un fondo ad un altro i contributi, l'unica via consiste nell'effettuare detta operazione a titolo oneroso. L'unica alternativa gratuita rimasta a disposizione è la totalizzazione: tramite tale istituto, però, a differenza della ricongiunzione, il calcolo della pensione avviene soltanto con il criterio contributivo, cioè in percentuale dei contributi versati durante gli anni di lavoro; non è, quindi, consentito il calcolo retributivo della pensione, cioè in percentuale delle retribuzioni percepite.