Crisi o no, i grossi capitali hanno sempre viaggiato dall'Italia verso l'estero, spesso verso la Svizzera. Tuttavia negli ultimi anni di crisi anche i piccoli risparmiatori hanno cominciato a interessarsi alla delocalizzazione del risparmio. Il titolo di questo articolo Portare denaro contante in Svizzera evoca immediatamente una moltitudine di situazioni strampalate ma soprattutto criminali che fanno parte dell'immaginario collettivo: il bancario nervoso con la ventiquattrore sul sedile del passeggero, il camionista spavaldo con i soldi nascosti tra la merce, il mistico v.i.p. di turno con oltre due milioni di euro in valigetta (chissà poi se è vera quella storia!) eccetera. Eppure il contribuente onesto che abbia la tentazione di portare di là dalle Alpi qualche risparmio può ancora definirsi tale senza paura di essere ribattezzato come un volgare spallone. Quanti di voi in questo periodo ci hanno fatto un pensierino? Si può... nel rispetto delle leggi.
Il d.l. 16/2012 convertito con la Legge 44/2012 pubblicata in G.U. Del 28 Aprile 2012 (cosiddetto decreto di semplificazione fiscale) ha rimaneggiato l'impianto sanzionatorio del d.lgs. 195/2008 in tema di trasferimento di denaro contante all'estero. È diventato più oneroso beneficiare dell'oblazione necessaria per estinguere l'illecito al momento stesso della violazione; infatti si riduce da 250mila a 40mila la soglia del contante per accedere all'istituto deflattivo e aumenta dal 5% al 15% l'aliquota dell'oblazione stessa.
Il d.l. 16/2012 convertito con la Legge 44/2012 pubblicata in G.U. Del 28 Aprile 2012 (cosiddetto decreto di semplificazione fiscale) ha rimaneggiato l'impianto sanzionatorio del d.lgs. 195/2008 in tema di trasferimento di denaro contante all'estero. È diventato più oneroso beneficiare dell'oblazione necessaria per estinguere l'illecito al momento stesso della violazione; infatti si riduce da 250mila a 40mila la soglia del contante per accedere all'istituto deflattivo e aumenta dal 5% al 15% l'aliquota dell'oblazione stessa.
Di
seguito propongo una sintesi della normativa di riferimento
liberamente costruita con le stesse parole utilizzate dal
legislatore.
Chiunque
entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante
di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma
all'Agenzia delle dogane. La dichiarazione, redatta in conformità al
modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle dogane può essere, in
alternativa:
- trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
- consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
Le
stesse disposizioni si applicano anche a tutti i trasferimenti di
denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico
postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformità al
modello allegato al presente decreto, è consegnata a Poste italiane
S.p.a. o ai fornitori di servizi postali
all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento.
Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
Qualora
nel corso degli accertamenti fiscali emergano fatti e
situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo, ancorché le somme di denaro contante
al seguito siano inferiori alla soglia di 10.000 euro, l'Agenzia
delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati
identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di
trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati all'Unità
di informazione finanziaria per l'adempimento delle proprie funzioni
istituzionali.
In
caso di violazione delle disposizioni appena descritte, il denaro
contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo
pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle
dogane o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e
monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per
strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
Il sequestro è eseguito nel limite:
Il sequestro è eseguito nel limite:
- del 30 per cento dell'importo eccedente i 10.000 euro qualora l'eccedenza non sia superiore a 10mila euro;
- del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.
Il
denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro
credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Non si
tiene conto dei limiti di sequestro se:
- l'oggetto del sequestro è indivisibile;
- l'autore dei fatti accertati non è conosciuto;
- per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.
Contro
il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al
Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni
dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e
delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del
relativo atto di contestazione.
L'interessato
può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la
restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso
la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa
costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei
confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la
fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo
della sanzione, comprensivo delle spese.
Alla
conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante
sequestrato, nella misura in cui non è servito per il
pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto
che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.
Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta (cosiddetta OBLAZIONE):
- pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;
- pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.
È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
- l'importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro superi 40.000 euro;
- il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
In
mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché
il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la
contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di
garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a
titolo di sanzione.
Chi
non si avvale della facoltà oblatoria può presentare scritti
difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle
finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa
Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'atto di contestazione.
La
violazione delle disposizioni relative al trasferimento di denaro
contante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un
minimo di 300 euro:
- dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10 mila euro;
- dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore è superiore a 10 mila euro.
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i soldi in svizzera se trasferiti legalmente (ovvero mediante bonifico bancario per un importo inferiore a 10000 euro) devono comunque essere dichiarati e assogettati a qualche tassa?
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