SOGGETTI D'IMPOSTA
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi.
PERIODO D'IMPOSTA
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno
quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
PERTINENZE
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
ALIQUOTE PER IL VERSAMENTO IN ACCONTO
Aliquota agevolata 4 per mille
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
Aliquota ordinaria 7,6 per mille
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
Entro il 30 Settembre 2012 i Comuni saranno obbligati a deliberare le aliquote IMU.
MOLTIPLICATORI FABBRICATI
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
MOLTIPLICATORE TERRENI
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a:
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a:
- 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- 130 per tutti gli altri proprietari.
QUANDO SI PAGA
2 Rate
- 18 Giugno: si versa il 50% dell'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote base del 4 e del 7,6 per mille;
- 17 Dicembre: si versa il saldo dell'imposta calcolata con le aliquote stabilite dai Comuni.
- 18 Giugno: si versa il 33% dell'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote base del 4 e del 7,6 per mille;
- 17 Settembre: si versa nuovamente l'importo del 18 Giugno;
- 17 Dicembre: si versa il saldo dell'imposta calcolata con le aliquote stabilite dai Comuni.
Con modello F24 o con bollettino postale. Tuttavia il bollettino postale potrà essere utilizzato solo per la rata di Dicembre.
Compilazione del modello F24
L'Agenzia delle Entrate ha stilato una lista di codici tributo da utilizzare a seconda dei casi e della destinazione dell'imposta:
- 3912: abitazione principale e relative pertinenze;
- 3918: altri fabbricati quota Comune;
- 3919: altri fabbricati quota Stato;
- 3913: fabbricati rurali ad uso strumentale (detti fabbricati situati in Comuni montani sono esenti);
- 3914: terreni quota Comune;
- 3915: terreni quota Stato;
- 3916: aree fabbricabili quota Comune;
- 3917: aree fabbricabili quota Stato;
- 3923: interessi da accertamento;
- 3924: sanzioni da accertamento.
È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota del 7,6 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Quindi la quota spettante allo Stato va calcolata prima di applicare le detrazioni.
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