sabato 5 maggio 2012

Portare denaro contante in Svizzera

Crisi o no, i grossi capitali hanno sempre viaggiato dall'Italia verso l'estero, spesso verso la Svizzera. Tuttavia negli ultimi anni di crisi anche i piccoli risparmiatori hanno cominciato a interessarsi alla delocalizzazione del risparmio. Il titolo di questo articolo Portare denaro contante in Svizzera evoca immediatamente una moltitudine di situazioni strampalate ma soprattutto criminali che fanno parte dell'immaginario collettivo: il bancario nervoso con la ventiquattrore sul sedile del passeggero, il camionista spavaldo con i soldi nascosti tra la merce, il mistico v.i.p. di turno con oltre due milioni di euro in valigetta (chissà poi se è vera quella storia!) eccetera. Eppure il contribuente onesto che abbia la tentazione di portare di là dalle Alpi qualche risparmio può ancora definirsi tale senza paura di essere ribattezzato come un volgare spallone. Quanti di voi in questo periodo ci hanno fatto un pensierino? Si può... nel rispetto delle leggi.
Il d.l. 16/2012 convertito con la Legge 44/2012 pubblicata in G.U. Del 28 Aprile 2012 (cosiddetto decreto di semplificazione fiscale) ha rimaneggiato l'impianto sanzionatorio del d.lgs. 195/2008 in tema di trasferimento di denaro contante all'estero. È diventato più oneroso beneficiare dell'oblazione necessaria per estinguere l'illecito al momento stesso della violazione; infatti si riduce da 250mila a 40mila la soglia del contante per accedere all'istituto deflattivo e aumenta dal 5% al 15% l'aliquota dell'oblazione stessa.
Di seguito propongo una sintesi della normativa di riferimento liberamente costruita con le stesse parole utilizzate dal legislatore.
Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. La dichiarazione, redatta in conformità al modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle dogane può essere, in alternativa:
  • trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
  • consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
Le stesse disposizioni si applicano anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, è consegnata a Poste italiane S.p.a. o ai fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
Qualora nel corso degli accertamenti fiscali emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ancorché le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia di 10.000 euro, l'Agenzia delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati all'Unità di informazione finanziaria per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.
In caso di violazione delle disposizioni appena descritte, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
Il sequestro è eseguito nel limite:
  • del 30 per cento dell'importo eccedente i 10.000 euro qualora l'eccedenza non sia superiore a 10mila euro;
  • del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.
Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Non si tiene conto dei limiti di sequestro se:
  • l'oggetto del sequestro è indivisibile;
  • l'autore dei fatti accertati non è conosciuto;
  • per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.
Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.
L'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.
Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.

Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta (cosiddetta OBLAZIONE): 
  • pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;
  • pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.
La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità stabilite con decreto dallo stesso ministero, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento. 
È precluso il pagamento in misura ridotta qualora: 
  • l'importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro superi 40.000 euro;
  • il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.
Chi non si avvale della facoltà oblatoria può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
La violazione delle disposizioni relative al trasferimento di denaro contante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
  • dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10 mila euro;
  • dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore è superiore a 10 mila euro.
Se questo post ti è stato utile clicca Mi piace oppure g+1

1 commento:

  1. i soldi in svizzera se trasferiti legalmente (ovvero mediante bonifico bancario per un importo inferiore a 10000 euro) devono comunque essere dichiarati e assogettati a qualche tassa?

    RispondiElimina