venerdì 30 novembre 2012

Pagamenti entro 30 e 60 giorni (anche per la Pubblica Amministrazione)

Il d.l. 1/2012 cosiddetto decreto liberalizzazioni ha introdotto, a partire dal 24 Ottobre 2012, importanti novità riguardanti i termini di pagamento delle fatture scambiate dagli operatori commerciali e la possibilità di segnalazione presso le autorità dei soggetti inadempienti. Da allora è stato tutto un susseguirsi di interpretazioni tese a chiarificare il contenuto della norma al fine di capire, soprattutto, se il soggetto adempiente dovesse o meno assumere i panni di una sorta di sceriffo pronto a bacchettare il cattivo pagatore per mezzo di una delazione o segnalazione o qualcosa di simile. Eppure la questione non è eccessivamente complicata.
Probabilmente tanta confusione è dovuta al fatto che le vicissitudini del d.l. 1/2012, contenente la disposizione in oggetto, si sono intrecciate con quelle del d.lgs 192/2012 riguardante anch'esso la tematica dei termini di pagamento ma con effetto solo a partire dal 1 Gennaio 2013 e con presupposti differenti.

Il d.l. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012

L'articolo 62 stabilisce che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. Per tali contratti il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile. Per "prodotti alimentari deteriorabili" si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
  • prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  • prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
  • prodotti a base di carne che presentino determinate caratteristiche fisico-chimiche;
  • tutti i tipi di latte.
La prima parte dell'articolo 62 chiarisce bene che la norma concerne esclusivamente gli operatori del settore agroalimentare e inoltre pone un paletto, rappresentato da un elenco ben preciso di prodotti, che segna il confine tra i debiti esigibili entro 30 giorni e quelli esigibili entro 60 giorni. Per i soggetti inadempienti sono previste sanzioni salatissime che vanno dai 500 euro ai 500 mila euro in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
Secondo la relazione illustrativa del decreto stesso l'obiettivo dell’articolo è salvaguardare i rapporti tra le parti da ipotesi dannose e da condizioni aleatorie che minano il buon andamento del sistema, a danno del contraente debole. Il sistema sanzionatorio introduce garanzie affinché nei rapporti negoziali vi siano condizioni di contrattazione prive di distorsione.

L'attività di vigilanza

Il comma 8 dell'articolo 62 rincara la dose è incarica l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato AGCM (da non confondere con l'AGCOM) della vigilanza sulla disciplina in questione e dell'applicazione delle sanzioni ivi previste. All'accertamento delle violazioni della normativa sui pagamenti l'AGCM provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Ecco ben chiarito con le stesse parole del legislatore che la segnalazione del soggetto adempiente, ciò a dire il fornitore, NON è un obbligo ma un diritto che nella pratica potrà essere brandito come una spada per pungolare il cliente che ha fatto inutilmente trascorrere i 30/60 giorni. Per svolgere le funzioni attribuitegli dall'articolo 62 l'AGCM potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che perciò dal 24 Ottobre 2012 avrà ancora maggiore interesse a sapere se avete pagato i fornitori oppure no. Forse qualche lettore potrà trovare sollievo nel fatto che, come si legge nella relazione illustrativa del decreto, una parte degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sarà destinata al finanziamento di progetti ed iniziative a sostegno dell'informazione ed educazione dei consumatori in materia alimentare.

Il d.lgs. 192/2012 per i contratti conclusi a decorre dal 1 Gennaio 2013

Il decreto legislativo titola Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 e in sostanza si tratta della norma italiana che recepisce la direttiva con cui l'UE raccomanda un abbondante giro di vite contro le dilazioni di pagamento indefinite. Il d.lgs. 192/2012 si applicherà A TUTTI I SETTORI COMMERCIALI, ANCHE ALLE TRANSAZIONI CHE COINVOLGONO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, E NON SOLO ALL'AGROALIMENTARE che comunque sarà ulteriormente protetto dalle disposizioni analizzate prima e contenute nel d.l. 1/2012. Occorre precisare che la disciplina contenuta nel d.lgs. 192/2012 non è così dura come quella dedicata al settore agroalimentare e anzi lascia alla libera contrattazione delle parti la tempistica e le modalità di pagamento. Di seguito si propone una sintesi della norma in vigore dal prossimo anno 2013:
  • per i pagamenti vige il termine ordinario di 30 giorni. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono comunque pattuire un termine per il pagamento superiore. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;
  • se il debitore è la pubblica amministrazione, il prolungamento del temine di pagamento oltre i 30 giorni deve sempre risultare espressamente ed, in ogni caso, non può superare i 60 giorni;
  • gli interessi moratori sono determinati nella misura di quelli legali di mora, con possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra imprese, di concordare tassi di interesse diversi, salvo che gli stessi risultino gravemente iniqui nei confronti del creditore. Sono considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione degli interessi moratori ovvero che escludono il risarcimento dei costi di recupero del credito;
  • gli interessi legali moratori, finora stabiliti al 7 per cento in più rispetto al tasso fissato dalla B.C.E. per le operazioni di rifinanziamento, aumentano all'8 per cento (per esempio nel corso dell'anno 2012, con questa legge avrebbero raggiunto quota 9% = tasso B.C.E. 1% + mora 8%).

Se questo articolo ti è stato utile condividi sui social. Grazie!

Nessun commento:

Posta un commento