Il 26 Novembre 2012, con la Circolare 44/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il nuovo regime dell'Iva per cassa che prevede semplicemente di pagare l'Iva all'Erario quando la si incassa in deroga al principio di competenza. Di seguito si propone una sintesi della Circolare appena citata. L'articolo
32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito articolo
32-bis), ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di IVA per
cassa, cd. cash accounting, di cui all’articolo 167
bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006,
come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.
Tale regime prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l'IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Tale regime prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l'IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Il
cash accounting di cui all’articolo 32-bis entra in vigore, come
previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il
1 dicembre 2012 e sostituisce il regime IVA per cassa previsto
dall’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che,
pertanto, è abrogato a decorrere da tale data. Il regime di IVA per
cassa previsto da quest'ultima disposizione si differenzia da
quello introdotto dall’articolo 32- bis per alcuni aspetti
essenziali e, in particolare, per il fatto di essere applicato in
relazione alla singola operazione ed in quanto comporta per il
cessionario/committente il differimento della detrazione a partire
dal momento in cui effettua il pagamento del prezzo dei beni e
servizi acquistati.
La
disciplina attuativa del regime in esame è dettata, secondo quanto
previsto dall’articolo 32-bis, dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze dell'11 ottobre 2012 (di seguito
Decreto) mentre le modalità per l'esercizio e la revoca
dell'opzione per applicare il regime sono disciplinate dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21
novembre 2012 (di seguito Provvedimento).
Elementi essenziali
Anche
gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale
eventualmente svolta, possono avvalersi dell’IVA per cassa, nel
rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame. I
soggetti che adottano tale regime liquidano l’IVA secondo un
criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in
riferimento alle operazioni passive. In
particolare:
- l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
- l'imposta relativa agli acquisti effettuati è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata (ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972).
L'adozione
del cash accounting da parte del cedente/prestatore non ha
effetti sul cessionario/committente, il quale può esercitare il
diritto alla detrazione dal momento in cui l’operazione deve
ritenersi effettuata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633
del 1972. Resta
fermo che laddove il cessionario o committente dell’operazione
abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione
dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorgerà secondo
le regole di tale regime. In sostanza il nuovo regime deroga al
criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione del
cessionario/committente è correlato al momento in cui l'imposta
diviene esigibile per il cedente prestatore. Tale deroga opera sia
per il soggetto che adotta il cash accounting, il quale può detrarre
l’imposta addebitatagli dal proprio fornitore non quando l'imposta
diventa per quest'ultimo esigibile ma solo dopo aver effettuato il
pagamento del corrispettivo, sia per il cessionario/committente che
effettua acquisti presso un cedente/prestatore in regime di cash
accounting. In questo caso, infatti, il cessionario/committente
può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta
addebitatagli senza attendere che l'imposta diventi esigibile per
il proprio cedente/prestatore.
Limite di volume d'affari
Possono
entrare nel regime in esame solo i soggetti che nell’anno solare
precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività
prevedono di realizzare nell'anno in corso, un volume d'affari non
superiore a due milioni di euro. Tale importo, in caso di inizio
dell'attività in corso d’anno, non deve essere ragguagliato
all’anno. Nel calcolo del limite di volume d’affari richiesto per
l’applicabilità della contabilità per cassa, vanno considerate
cumulativamente tutte le operazioni attive,
sia quelle che vengono assoggettate all'IVA per cassa sia quelle
escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole del volume
d’affari.
Il
superamento del limite di due milioni di euro di volume d’affari
comporta la cessazione automatica del regime dell’IVA per cassa a
partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è
stato superato. Nella liquidazione relativa all’ultimo mese o
trimestre in cui è stata applicata l'IVA per cassa è computato a
debito l’ammontare dell’imposta non ancora versata in
applicazione del regime IVA per cassa non più spettante. A partire
dalla stessa liquidazione può essere esercitato, ai
sensi dell’articolo 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, il
diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa
agli acquisti effettuati e non ancora pagati.
Differimento
dell'esigibilità
Come
espressamente previsto dall'articolo 32-bis del decreto legge n. 83
e dall'articolo 1 del decreto attuativo, l'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di
effettuazione dell'operazione. Il predetto termine di un
anno decorre dal momento di effettuazione dell'operazione, da
determinare secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del
D.P.R. n. 633 del 1972.
Nelle
ipotesi di fatturazione differita, ad esempio per le cessioni di beni
la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto,
rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell’operazione
(consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione
dell'operazione. Il
limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni
effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del
decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali.
Differimento
della detrazione
Il
Decreto dispone, per i soggetti che esercitano l'opzione per
applicare il sistema IVA di cassa, che il diritto alla detrazione
relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi (art. 1, comma 3); stabilisce, inoltre, che il
diritto alla detrazione è esercitato, ai sensi dell'art. 19 e
seguenti del DPR n. 633 del 1972, a partire dal momento in cui i
relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal
momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole
ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento (art. 5 comma
1). Attraverso
tale previsione si è inteso evitare che la percentuale di
detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del
momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla
determinazione del cessionario/committente in regime IVA per cassa.
La
detrazione ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633 può essere
esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Nel caso di adozione del regime IVA per cassa, pertanto, la
detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato
il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla
effettuazione dell'acquisto (ad esempio in caso di acquisto
effettuato a gennaio 2013, con pagamento del corrispettivo a giugno
2013, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la
dichiarazione relativa all’anno 2015. In caso di acquisto
effettuato a gennaio 2013 il cui corrispettivo non sia pagato entro
gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi
con la dichiarazione relativa all’anno 2016).
Operazioni
escluse dal cash accounting
Il
regime di IVA per cassa, in quanto regime speciale, non è
applicabile in relazione alle operazioni per le quali l'imposta è
applicata secondo regole peculiari, nonché per le operazioni
effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono
nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sia se residenti in
Italia sia se residenti all’estero.
Come
espressamente previsto dagli articoli 2 e 3 del Decreto, il regime
dell'IVA per cassa non è consentito, in particolare, per le
seguenti operazioni.
Operazioni
attive
1) operazioni effettuate applicando i regimi speciali di
determinazione dell’imposta:
- del regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);
- del regime per l’agricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- del regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);
- del regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972);
- dell’agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991).
L'applicabilità
del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è
già previsto un differimento del termine di registrazione e/o
fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla
applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di
disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi,
ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture
previsto per gli autotrasportatori dall’articolo 74, quarto comma,
del DPR n. 633 del 1972).
2) operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo
periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è disposta in
via ordinaria – e senza limite annuale – il differimento
dell'esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo, vale a
dire:
- le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4;
- le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.
Per
le operazioni previste dall’articolo 6, quinto comma, secondo
periodo, del DPR n. 633 del 1972, infatti, l’esigibilità differita
rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti
temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura; al
contrario, qualora il cedente o prestatore intenda applicare il
regime dell’esigibilità immediata, è necessario esercitare
espressa opzione, apponendo sulla fattura l’annotazione Iva ad
esigibilità immediata così come chiarito con circolare del 24
dicembre 1997, n. 328, paragrafo 2.2.3.
3) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o
committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo
dell’inversione contabile.
Infatti,
in relazione alle operazioni soggette al reverse charge, il cedente o
prestatore non può oggettivamente applicare il differimento
dell'esigibilità dell'imposta, in quanto il soggetto tenuto al
versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o
il servizio.
4)
cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8,
8-bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cessioni all’esportazione,
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali
il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non
è debitore della relativa imposta.
Operazioni
passive
1)
gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore
aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;
2)
gli acquisti intracomunitari di beni;
3)
le importazioni di beni;
4)
le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Esercizio
dell'opzione
L’articolo
32-bis dispone che la liquidazione dell’IVA per cassa è adottata
in base ad opzione.
Come
stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia l'opzione
o la revoca per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di
cassa si desumono dal comportamento concludente del contribuente e,
ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, dovranno essere comunicate nella
prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell'opzione, da
intendersi, ordinariamente, come quella relativa all'anno in cui è
esercitata l'opzione mediante comportamento concludente.
Coloro
che intendono avvalersi del regime sin dall'inizio dell’attività,
comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.
A
seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture
emesse l'annotazione che si tratta di operazione con IVA per
cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83. Tale annotazione sulle fatture non costituisce,
tuttavia, un adempimento funzionale al differimento del diritto alla
detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura, come avveniva
nel sistema dell'IVA per cassa di cui al DL n.185/2008, ma risponde
all’esigenza della regolare tenuta della contabilità per il
cedente o prestatore che assoggetti all'IVA per cassa solo alcune
operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell’ambito di
regimi speciali. L'annotazione, inoltre, esprime, attraverso un
chiaro comportamento concludente, l'opzione per la scelta per l'IVA
per cassa dal momento che, come precisato dal decreto, detto regime
ha effetto a partire dal 1 gennaio ovvero, in caso di inizio
dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio
dell'attività e l'opzione è formalmente espressa in un momento
successivo.
L'omessa
indicazione di tale dicitura non inficia l'applicazione del regime
per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia
altrimenti riscontrabile.
L'opzione,
inoltre, vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per
cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della
soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la
cessazione del regime, come si dirà in seguito. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da
esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell’opzione.
Ai
fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire
dal 1 dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di
applicazione del regime. Allo stesso modo l'anno di inizio
dell'attività è computato per intero.
Altri
adempimenti
Il
regime dell'IVA per cassa incide sul momento in cui l'imposta
diviene esigibile ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali.
Resta fermo, pertanto, l'obbligo di emettere fattura secondo le
modalità e nei termini disciplinati dall'articolo 21 del D.P.R. n.
633 del 1972 e di procedere alla registrazione della medesima, avendo
presente che l'imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché
l'IVA non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della
determinazione del volume di affari nell'anno di effettuazione
dell'operazione.
Nel
caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo,
l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione
periodica limitatamente al corrispettivo incassato. Resto inteso che
per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti,
al verificarsi del quale l'imposta diventa esigibile, il cedente o
prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai
quali risulta l'accreditamento del corrispettivo (es. assegni
bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).
Adempimenti
del cessionario o committente
Il
cessionario o committente che riceve la fattura con IVA per cassa deve
numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell'apposito registro ai sensi dell’articolo
25 del D.P.R. n. 633 del 1972.
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