mercoledì 30 marzo 2011

Redditi esenti e familiari a carico




















A volte mi è capitato di dover spiegare, soprattutto a lavoratori autonomi e imprenditori, che i redditi c.d. esentasse non sono quelli di lavoro dipendente. Alcuni pensano che siccome lo stipendio mensile che arriva in banca ha subito le sue belle trattenute a monte, quell'ammontare netto è da considerare esentasse perché nessuno te lo tocca più.
Non è così. I redditi esenti sono “non-redditi” fiscalmente. Questo significa che il percettore se li mette in tasca, ci fa quello che vuole, ma non li deve dichiarare: al Fisco non interessano.
Il primo corollario è perciò il seguente: non devi preoccuparti di dichiarare i redditi esenti.
Il secondo corollario invece è: se possiedi altri redditi imponibili NON li devi sommare con quelli esenti scansando così un'aliquota marginale più alta.
Ma c'è un terzo corollario molto importante che molti ignorano. Poiché, come scritto prima, i redditi esenti sono “non-redditi” dal punto di vista fiscale, chi li percepisce può essere indicato come familiare a carico di un altro contribuente perché fiscalmente si mantiene sotto quella famigerata soglia di euro 2840,51, a prescindere dall'importo che percepisce...fosse anche un milione di euro al mese (magari!). Ma perché lo Stato prevede redditi esenti? Ci perde soldi? Bé, certo che qualche soldo lo perde. Tuttavia i redditi esenti hanno una ratio ben precisa: smorzare gli effetti deprimenti dell'imposizione fiscale in settori e in capo a contribuenti meritevoli di tutela particolare. Detto questo, inutile aprire una discussione o fare polemiche su quali siano e non siano i settori e i contribuenti meritevoli di una maggiore tutela. Di seguito un elenco dei principali redditi esenti (così come riportato sul Modello 730/2011 Redditi 2010 – Istruzioni per la compilazione).
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
Sono altresì esenti:
  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).
È ormai un fatto noto la possibilità di far rientrare tra questi redditi esenti anche i compensi fino a euro 7500 percepiti dalle a.s.d. Associazioni sportive dilettantistiche, sia per l'attività sportiva direttamente svolta, sia per i servizi amministrativi prestati alle a.s.d. stesse. Tuttavia prima di inserire il familiare a carico recatevi con la certificazione dei compensi presso l'Agenzia delle Entrate più vicina per avere una conferma per il vostro caso specifico.

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