Vi ricordate (parlo con i lavoratori dipendenti!) quando nel periodo di Agosto/Settembre/Ottobre del 2010 i vostri datori di lavoro vi hanno consegnato una letterina con cui vi informavano che per gli straordinari del 2008 e del 2009 avreste avuto diritto ad una defiscalizzazione? Tutto il parlare intorno agli straordinari e ai turni di notte che si è fatto in quel periodo del 2010 si deve in buona sostanza alla Risoluzione 83/E con cui l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come trattare i premi di produttività. Normativa a parte, nessuno ha visto qualche soldo in più in virtù della famosa letterina. Va bene così! Potrete recuperare le eventuali maggiori imposte versate all'Erario grazie al 730/2011.
Ma attenzione, perchè il CUD 2011 dovrà riportare gli importi da assoggettare ad imposizione sostitutiva. Controllate il vostro CUD 2011. Cliccate sul modello qui a sinistra e accertatevi che la parte evidenziata sia stata compilata dal vostro datore di lavoro. Se nel corso del 2008 e del 2009 avete fatto straordinari o turni di notte allora tale sezione della certificazione dovrebbe essere compilata in tutti i casi, sia che il datore abbia applicato le aliquote ordinarie, sia che abbia applicato l'imposizione sostitutiva. Solo così potrete vedere qualche spicciolo in più nel vostro portafogli. In particolare, lo scrivo chiaro e tondo, chi nel CUD 2011 ha compilati SOLO i punti 98 e/o 100 non ha diritto a nessun rimborso. Contrariamente, la speranza potrà riaccendersi legittimamente negli occhi di quei lavoratori che vedranno compilati i punti 97 e/o 99. Le istruzioni al CUD 2011 infatti dicono che: «Il datore di lavoro dovrà indicare nei punti 97 e 99 rispettivamente le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria. Il sostituto dovrà procedere alla compilazione dei suddetti punti anche qualora abbia già certificato al dipendente detti importi a seguito della risoluzione n. 83 del 2010. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell’emanazione della risoluzione n. 83, con relativo rilascio della certificazione unica, il sostituito può richiedere al sostituto la consegna di una nuova certificazione (utilizzando il CUD 2011), per l’indicazione nel punto 101 dei redditi di cui alla predetta risoluzione di competenza del 2010, tassati ordinariamente, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva».
Attenzione però! La compilazione dei punti 97 e/o 99 non implica automaticamente il rimborso. Non resta che prendere gli importi dei punti 97 e/o 99, sottrarli ai redditi lordi percepiti rispettivamente nel 2008 e nel 2009 e riliquidare l'imposta. Buon ricalcolo!
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