L’articolo
39, comma 9, del d.l. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 ha
inserito nel d.lgs. 546/1992 (normativa di riferimento del processo tributario)
l’articolo 17bis rubricato “Il reclamo e
la mediazione” che avrà pieno vigore a partire dal 1 Aprile 2012 e il cui
testo integrale è di seguito riprodotto.
“1. Per le controversie di valore non
superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate,
chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo
secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di
cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione
di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato
secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione
provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano
l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo
22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata
proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della
pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende
accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne'
l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di
mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità
dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in
quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia
stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli
articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate
respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal
ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i
predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento
parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la
parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di
giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle
medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione
tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo
se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che
hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione”.
Si
tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso che ha lo scopo di evitare l’affollamento
delle Commissioni tributarie promuovendo un accordo poco dispendioso in termini
economici e burocratici tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Si
amplia così la platea delle leggi scritte e promulgate tanto per … (ognuno
completi come gli pare!) dal momento che sarebbe stato sufficiente potenziare
gli istituti dell’autotutela, dell’accertamento con adesione e della
conciliazione giudiziale. Per fortuna comunque il legislatore ha introdotto nel
nuovo istituto in esame notevoli caratterizzazioni che lo distinguono dalle altre
procedure evita-giudizio. Innanzitutto la mediazione è obbligatoria per gli
atti di valore non superiore a ventimila euro per i quali il contribuente intende
presentare ricorso; tale obbligatorietà rappresenta una sorta di garanzia per
il contribuente giacché impone all’Ufficio delle Entrate che riceve la
richiesta di mediazione di operare una valutazione accurata delle doglianze del
contribuente per evitare poi di presentarsi di fronte al giudice tributario con
lo smacco di aver chiuso una mediazione con superficialità e incompetenza (una
simile responsabilità dell’Ufficio non si ravvisa nel caso dell’autotutela). In
secondo luogo, con specifico riferimento all’accertamento con adesione, il
nuovo istituto della mediazione può essere esperito non solo per gli avvisi di
accertamento ma per tutti gli atti impugnabili a norma del d.lgs. 546/1992 e
provenienti dall’Agenzia delle Entrate:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni e interessi;
- diniego o revoca di agevolazioni;
- rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
Obbligo
di Mediazione
Il
contribuente deve fare massima attenzione al rischio di vedersi eccepita dall’Ufficio
delle Entrate l’inammissibilità del ricorso in base al nuovo articolo 17bis.
Ciò potrebbe succedere nel caso in cui vengano impugnati il ruolo e la cartella
emessa dall’Agente della riscossione senza presentare istanza di mediazione all’Amministrazione
finanziaria cui spetta la paternità del ruolo. In concreto può succedere che il
giudice tributario ammetta solo il ricorso contro la cartella lasciando da
parte il ruolo. La mancata istanza di mediazione è la procedura corretta nel
caso in cui il contribuente voglia impugnare solo ed esclusivamente la cartella
di pagamento ritenendo fondata l’iscrizione a ruolo delle somme a dovute all’Erario
e non essendo la cartella di pagamento un atto emesso dall’Agenzia delle
Entrate ma dall’Agente della riscossione.
Il
valore della lite
Sempre
secondo il d.lgs. 546/1992 “per valore della lite si intende l’importo
del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto
impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di
sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. Nel caso di
ricorso cumulativo occorre fare riferimento al valore dei ogni singolo atto
inglobato nell’unico ricorso ed esperire mediazione per quelli di valore
inferiore ai ventimila euro, mentre rimango escluse dal nuovo istituto le
fattispecie di valore indeterminabile.
Il
contenuto dell’istanza
Il
nuovo istituto della mediazione, utile o inutile che v’appaia, deve essere
preso molto sul serio perché si rischia di pregiudicare l’eventuale successivo
ricorso:
- le motivazioni indicate nell’istanza devono coincidere integralmente con quelle del ricorso presentato in Commissione tributaria;
- il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito all’Agenzia delle Entrate e anzi si ritiene necessario allegare all’istanza una sorta di bozza fedele del ricorso che nella fase successiva potrebbe arrivare sulla scrivania dei giudici;
- è necessario allegare all’istanza tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in giudizio, il contribuente intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della Commissione tributaria.
Termini
di presentazione dell’istanza
L’istanza
di reclamo e mediazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data
in cui l’Ufficio delle Entrate notifica l’atto che il contribuente intende
impugnare. Detto termine subisce le dilazioni prodotte dall’accertamento con
adesione (90 giorni) e la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale dal 1 Agosto al 15 Settembre.
Si consiglia la lettura della Circolare 9/E 2012 dell'Agenzia delle Entrate.
La circostanza secondo cui il contenuto del reclamo dev’essere identico a quello dell’eventuale successivo ricorso alla commissione tributaria, pena l’inammissibilità della sua proposizione, vìola apertamente il diritto di difesa poiché prevede l’obbligo di esporre la tesi difensiva già nella fase amministrativa, la quale non contempla la valutazione della fattispecie davanti ad un giudice terzo secondo il principio enucleabile dall’art. 111 della Costituzione (…Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale…).
RispondiEliminaInoltre, la preclusione definitiva di ogni facoltà di accesso alla giurisdizione se non sia stato preventivamente presentato reclamo in via amministrativa, impedisce irreparabilmente l’esercizio del diritto di agire in giudizio per la propria tutela sancito dall’art. 24 della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ….). Il reclamo obbligatorio, pertanto, presenta evidenti profili di incostituzionalità.
Giambattista Alferazzi
Alferazzi, credo tu abbia espresso un'opinione largamente condivisa. Grazie per il contributo.
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