sabato 24 marzo 2012

Reclamo e mediazione tributaria

L’articolo 39, comma 9, del d.l. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 ha inserito nel d.lgs. 546/1992 (normativa di riferimento del processo tributario) l’articolo 17bis rubricato “Il reclamo e la mediazione” che avrà pieno vigore a partire dal 1 Aprile 2012 e il cui testo integrale è di seguito riprodotto.

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione”.

Si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso che ha lo scopo di evitare l’affollamento delle Commissioni tributarie promuovendo un accordo poco dispendioso in termini economici e burocratici tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Si amplia così la platea delle leggi scritte e promulgate tanto per … (ognuno completi come gli pare!) dal momento che sarebbe stato sufficiente potenziare gli istituti dell’autotutela, dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale. Per fortuna comunque il legislatore ha introdotto nel nuovo istituto in esame notevoli caratterizzazioni che lo distinguono dalle altre procedure evita-giudizio. Innanzitutto la mediazione è obbligatoria per gli atti di valore non superiore a ventimila euro per i quali il contribuente intende presentare ricorso; tale obbligatorietà rappresenta una sorta di garanzia per il contribuente giacché impone all’Ufficio delle Entrate che riceve la richiesta di mediazione di operare una valutazione accurata delle doglianze del contribuente per evitare poi di presentarsi di fronte al giudice tributario con lo smacco di aver chiuso una mediazione con superficialità e incompetenza (una simile responsabilità dell’Ufficio non si ravvisa nel caso dell’autotutela). In secondo luogo, con specifico riferimento all’accertamento con adesione, il nuovo istituto della mediazione può essere esperito non solo per gli avvisi di accertamento ma per tutti gli atti impugnabili a norma del d.lgs. 546/1992 e provenienti dall’Agenzia delle Entrate:
  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
  • ruolo;
  • rifiuto espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni e interessi;
  • diniego o revoca di agevolazioni;
  • rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
Obbligo di Mediazione

Il contribuente deve fare massima attenzione al rischio di vedersi eccepita dall’Ufficio delle Entrate l’inammissibilità del ricorso in base al nuovo articolo 17bis. Ciò potrebbe succedere nel caso in cui vengano impugnati il ruolo e la cartella emessa dall’Agente della riscossione senza presentare istanza di mediazione all’Amministrazione finanziaria cui spetta la paternità del ruolo. In concreto può succedere che il giudice tributario ammetta solo il ricorso contro la cartella lasciando da parte il ruolo. La mancata istanza di mediazione è la procedura corretta nel caso in cui il contribuente voglia impugnare solo ed esclusivamente la cartella di pagamento ritenendo fondata l’iscrizione a ruolo delle somme a dovute all’Erario e non essendo la cartella di pagamento un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate ma dall’Agente della riscossione.

Il valore della lite

Sempre secondo il d.lgs. 546/1992  “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. Nel caso di ricorso cumulativo occorre fare riferimento al valore dei ogni singolo atto inglobato nell’unico ricorso ed esperire mediazione per quelli di valore inferiore ai ventimila euro, mentre rimango escluse dal nuovo istituto le fattispecie di valore indeterminabile.

Il contenuto dell’istanza

Il nuovo istituto della mediazione, utile o inutile che v’appaia, deve essere preso molto sul serio perché si rischia di pregiudicare l’eventuale successivo ricorso:
  • le motivazioni indicate nell’istanza devono coincidere integralmente con quelle del ricorso presentato in Commissione tributaria; 
  • il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito all’Agenzia delle Entrate e anzi si ritiene necessario allegare all’istanza una sorta di bozza fedele del ricorso che nella fase successiva potrebbe arrivare sulla scrivania dei giudici;
  •  è necessario allegare all’istanza tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in giudizio, il contribuente intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della Commissione tributaria.

Termini di presentazione dell’istanza

L’istanza di reclamo e mediazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui l’Ufficio delle Entrate notifica l’atto che il contribuente intende impugnare. Detto termine subisce le dilazioni prodotte dall’accertamento con adesione (90 giorni) e la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 Agosto al 15 Settembre.


Si consiglia la lettura della Circolare 9/E 2012 dell'Agenzia delle Entrate.

2 commenti:

  1. La circostanza secondo cui il contenuto del reclamo dev’essere identico a quello dell’eventuale successivo ricorso alla commissione tributaria, pena l’inammissibilità della sua proposizione, vìola apertamente il diritto di difesa poiché prevede l’obbligo di esporre la tesi difensiva già nella fase amministrativa, la quale non contempla la valutazione della fattispecie davanti ad un giudice terzo secondo il principio enucleabile dall’art. 111 della Costituzione (…Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale…).
    Inoltre, la preclusione definitiva di ogni facoltà di accesso alla giurisdizione se non sia stato preventivamente presentato reclamo in via amministrativa, impedisce irreparabilmente l’esercizio del diritto di agire in giudizio per la propria tutela sancito dall’art. 24 della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ….). Il reclamo obbligatorio, pertanto, presenta evidenti profili di incostituzionalità.
    Giambattista Alferazzi

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  2. Alferazzi, credo tu abbia espresso un'opinione largamente condivisa. Grazie per il contributo.

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