sabato 22 dicembre 2012

L'ASPI e la Mini-ASPI: novità e normativa transitoria

L'ASPI è  la nuova ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPEGO, e sostituisce il trattamento di disoccupazione (la cd. DS, sia ordinaria per accedere alla quale era previsto  il lavoro, e quindi la contribuzione effettiva per almeno 52 settimane nel biennio precedente, e dava diritto al 60% del trattamento salariale per 8 mesi, o 12 mesi nel caso di età superiore a 50 anni sia con i requisiti ridotti  per accedere alla quale dovevano essere effettivamente lavorate 78 giornate nel biennio precedente; l'istituto dava diritto al 35% dello stipendio, per un massimo di 120 giorni), ed il trattamento di mobilità (si aveva diritto all'indennità di mobilità a seguito di licenziamenti collettivi, o dopo un periodo di integrazione salariale, avendo un'anzianità aziendale di oltre 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo; non doveva trattarsi di contratto a termine, e l'azienda doveva rientrare nel campo della CIGS;
l'indennità era pari al 100% del trattamento CIGS, per i primi 12 mesi, ed all'80% per i mesi successivi; la durata era rapportata all'età del lavoratore ed alla sede dell'impresa; era prevista anche la mobilità lunga, sino a 48 mesi, per imprese del meridione, per accompagnare il lavoratore alla pensione. La ditta che collocava il lavoratore in mobilità era tenuta a versare 6 volte il trattamento mensile spettante oltre allo 0,30% della retribuzione al fondo DS presso l'INPS, per licenziamenti collettivi, di cui un mese anticipato, all'attivazione della procedura, per ogni dipendente).
Ora, mobilità e disoccupazione confluiscono nell’ASPI: il nuovo ammortizzatore sociale si estende a categorie prima escluse, come gli apprendisti, o i soggetti  con brevi esperienze lavorative. E’ previsto un periodo transitorio, sino al 2015, per l’applicazione della nuova disciplina: durante questo periodo, le indennità saranno gradualmente ridotte, distinguendo comunque in 3 fasce d'età, under 50, 50-55 anni, over 55, e distinguendo tra Centro/Nord e Meridione.

Soggetti beneficiari

L'ASPI si applica ai seguenti soggetti:
  • lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato; 
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperativa con contratto da subordinati ai sensi della legge n. 142/2001 (produzione e lavoro, piccola pesca marittima e acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.) e soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70;
  • dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001;
  • lavoratori subordinati dei settori artistico, teatrale e cinematografico (la riforma del lavoro ha abrogato l'art. 2, co. 69, lettera c del RDL 1827/35 che li escludeva dalla preesistente indennità di disoccupazione).
Sono esclusi: 
  • dipendenti a tempo indeterminato delle PA di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (istituti e scuole di ogni ordine e grado, aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, università, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale); 
  • giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti (che hanno indennità Inpgi); 
  • religiosi, anche se prestano attività di culto alle dipendenze di privati;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, a cui si applicano specifiche regole.
Per quanto concerne l'ASPI, per accedervi, sarà necessario avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa, e 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. La durata sarà di 12 mesi per gli under 55, e di 18 mesi per gli over. La misura equivarrà al 75% della retribuzione mensile, se non superiore a € 1.180; nel caso in cui lo sia, l'indennità sarà pari al 75% del predetto importo, incrementata del 25% della differenza tra 1.180 e retribuzione mensile, e non eccedente, in ogni caso, € 1.119,32. L'importo calcolato spetterà al 100% per i primi 6 mesi, 85% per i successivi 6, 70% dopo un anno di fruizione.
Per quanto riguarda la Mini-Aspi, dovranno essere accreditate almeno 13 settimane di contribuzione, negli ultimi 12 mesi, la durata sarà pari alla metà delle settimane di contributi versati nell'ultimo anno, e la misura sarà identica all'ASPI.

La Mini-ASPI “ponte”, o Mini-Aspi 2012

La legge 92/2012, come già spiegato, ha abrogato la disciplina della DS con requisiti ridotti; di conseguenza,  si è voluto evitare che l'abrogazione, dal 2013 (poiché la prestazione è erogata l'anno seguente, in base ai requisiti dell'anno prima), potesse comportare la mancata erogazione dell'indennità, mediante una disciplina di raccordo, elaborata dall'Inps, in accordo con il Ministero del Lavoro.
Dunque, solo per l'anno 2012,  i requisiti contributivi ed assicurativi di riferimento sono gli stessi della DS con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alla normativa della mini-Aspi (75% della retribuzione di riferimento, per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo anno). La liquidazione avverrà in un'unica soluzione, per evitare la sovrapposizione con altre prestazioni di uguale natura,  ma aventi differente disciplina.
La domanda si presenta online, tra il 1° gennaio ed il 2 aprile 2013.

Tipologie di contributi che finanziano l'ASPI

Sono tre i tipi di contributi a carico delle aziende per finanziare ASPI e Mini ASPI: 

  1. Contributo ordinario (art. 2, commi 25-27 e comma 36, della riforma): con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende pagano un contributo ordinario dell'1,31% dell'imponibile a cui si aggiunge lo 0,30% previsto dall'art. 25 della legge n. 845/78 (fondi inter-professionali). Quindi, le aziende pagano un contributo complessivo dell'1,61%, anche per gli apprendisti. Sono previste una serie di riduzioni per alcuni settori o categorie di impresa. 
  2. Contributo addizionale (art. 2, comma 28): sempre con effetto sui periodi a partire dal primo gennaio, c’è un contributo addizionale dell'1,40% dell'imponibile per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a termine). Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno un totale del 3,01% (1,61% + 1,40%). Attenzione: il contributo si paga per tutti i contratti a termine in essere al primo gennaio 2013, non solo per quelli stipulati dopo questa data. Sono esclusi (comma 29 art.2): contratti di sostituzione di lavoratori assenti, contratti stagionali, apprendisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
  3. Contributo per interruzione di lavoro indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, commi 31–35), detto anche TICKET SUI LICENZIAMENTI: è un contributo per ogni 12 mesi di anzianità maturati negli ultimi tre anni, dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (in pratica, i licenziamenti), intervenuti a decorrere dal primo gennaio 2013. L'importo, a carico dell'impresa, è pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi 3 anni. Nel computo di quest'anzianità andranno ricompresi anche i periodi con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, ed anche per le interruzioni del rapporto di apprendistato, diverse dalle dimissioni. E' ricompreso nella disciplina il contratto di  apprendistato, anche nel caso in cui esso non sia rinnovato al termine della formazione. Sono esclusi i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91, fino al 2016. Esclusi anche, solo per il periodo 2013-2015, i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Il ticket, dal 2017, sarà triplicato, in caso di licenziamenti collettivi non oggetto di accordo sindacale. 
Agevolazioni contributive per i datori di lavoro

Riduzioni del contributo ordinario 

In base al comma 26 dell'articolo 2, si applicano le riduzioni che erano già previste dalle leggi 388/2000 (art. 120) e 266/2005 (art. 1, comma 361), ovvero:

  • artigianato: riduzione dello 0,91%, aliquota ordinaria Aspi dovuta 0,40%; 
  • commercio e pubblici esercizi con CUAF (cassa unica assegni familiari) ridotta: riduzione dell’1,13%, aliquota dovuta 0,18%;
  • imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio con CUAF ridotta: riduzione dello 0,91%, aliquota ordinaria Aspi dovuta 0,40%;
  • agricoltura: riduzione dello 0,94%, aliquota ordinaria dovuta 0,37%;
  • partiti politici e sindacati non soggetti a CUAF: riduzione 1,16%, aliquota dovuta 0,15%.
In tutti questi casi l'aliquota indicata va poi aumentata dello 0,30%.
Il comma 27 estende poi le riduzione delle leggi 388/2000 e 266/2005 alle tipologie di dipendenti che erano esclusi dalle precedenti indennità di disoccupazione, quindi:
  • soci delle cooperative D.P.R. n. 602/70; 
  • soci delle cooperative di cui alla legge n. 250/58;
  • categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Solo per queste ultime categorie di lavoratori, sempre il comma 27 prevede la possibilità, previa adozione annuale di un apposito decreto interministeriale, di un allineamento graduale fino al raggiungimento dell'aliquota piena dell'1,31%, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l'anno 2017, e fino al raggiungimento dell'aliquota dello 0,30% con incrementi annuali pari allo 0,06% per ciascun anno dal 2013 al 2017.

Restituzione del contributo addizionale 

Per incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, il comma 30 dell'articolo 2 della riforma prevede che quando il datore di lavoro, alla scadenza del contratto a termine, procede alla trasformazione a tempo indeterminato, possa recuperare il contributo addizionale dell'1,40% già versato fino a un massimo di sei mensilità. Il recupero è possibile anche se l’assunzione a tempo indeterminato avviene entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, ma in questo caso si recuperano meno mensilità (bisogna sottrarre da sei quelle intercorse fra la fine del contratto e la stabilizzazione). 

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro
consulenzalavorofisco.blogspot.it

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