mercoledì 27 novembre 2013

Spesometro 2013: modalità e termini

Aggiornato il 27/11/2013 in base alle faq pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

Con i comunicati stampa del 7 e 8 Novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi circa lo spesometro e ha di fatto confermato la possibilità di invio della comunicazione senza incorrere in sanzioni fino al 31 Gennaio 2014. L'intervento chiarificatore ha riguardato soprattutto le operazioni con Paesi black list e il regime del reverse charge e dell'autofattura. Clicca qui per leggere le faq pubblicate dall'amministrazione finanziaria (si tratta dell'ultimo link del 19/11/2013). Segue un riepilogo degli elementi caratterizzanti lo spesometro (Comunicazione polivalente dal momento che viene utilizzato per assolvere anche gli obblighi relativi alle operazioni con Paesi black list e con la Repubblica di San Marino).
Con Provvedimento prot. 2013/94908 pubblicato in data 02 Agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e termini di invio dello spesometro 2013 per le operazioni effettuate nel corso del 2012.
Si ricorda quanto segue:
  • i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati rilevanti della transazione sono tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ovvero tutti coloro che hanno una partita Iva) compresi i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, i contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative imprenditoriali;
  • i soggetti di cui al punto precedente devono applicare lo spesometro non solo nei casi di vendita di beni e/o prestazione di servizi, ma anche nei casi di acquisto di beni e/o prestazioni di servizi;
  • oggetto della comunicazione sono: i) tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti per le quali è previsto l'obbligo di emettere fattura, ii) le operazioni di importo pari o superiore a 3600 euro, al lordo dell'Iva, per le quali non è previsto l'obbligo di emettere fattura (c.d. operazioni business to consumer, cioè tra la ditta e il consumatore), iii) le operazioni legate al turismo ed effettuate dai soggetti previsti dagli articoli 22 e 74 ter del Dpr 633/1972 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi Ue o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo superiore a 1000 euro;
  • elementi da indicare nella comunicazione sono: i) anno di riferimento, ii) partita Iva o, in mancanza, codice fiscale, iii) gli importi della transazione;
  • per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, ai fini del raggiungimento della soglia di 3600 concorrono tutte le transazioni effettuate nell'anno solare;-e infine, come prevede la legge.

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
  • le importazioni;
  • le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
  • le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, eccetera);
  • operazioni intracomunitarie (per le quali è già previsto l'invio dei modelli Intra); 
  • le transazioni avvenute mediante carte di credito, di debito o prepagate;
  •  le operazioni che coinvolgono i contribuenti minimi.

Modalità

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L'opzione esercitata, tramite il modello allegato al provvedimento, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
La comunicazione analitica prevede l'invio dei seguenti elementi:
  • anno di riferimento;
  • partita iva o codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
  • per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'Iva e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
  • per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
  • per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente. 
La comunicazione aggregata prevede l'invio non delle singole operazioni, bensì dell'insieme delle operazioni intercorse con ciascuna controparte. Per ogni partner commerciale occorre comunicare, distintamente per le operazioni attive e quelle passive:
  • la partita Iva o il codice fiscale;
  • il numero delle operazioni aggregate;
  • l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
  • l'importo totale delle operazioni fuori campo Iva;
  • l'importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
  • l'importo totale delle note di variazione;
  • l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
  • l'imposta totale relativa alle note di variazione.
Termini

Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti con partita iva che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 21 novembre 2013. Per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, i soggetti con partita iva che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Con i comunicati stampa del 7 e 8 Novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha confermato la mancata applicazione delle sanzioni per l'invio della Comunicazione Polivalente (spesometro) entro il 31/01/2014. Di fatto quindi il termine ultimo per l'adempimento può essere considerato la fine di Gennaio 2014.

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