domenica 8 dicembre 2013

Accertamento fiscale prima di 60 giorni dal p.v.c.

L'approssimarsi del mese di Dicembre porta ogni anno con sé numerosi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accessi, ispezioni e verifiche condotti precedentemente presso le sedi del contribuente. Questa ricorrenza non è casuale, bensì imposta all'amministrazione finanziaria dall'imminente fine d'anno che può significare la decadenza dal potere di accertamento qualora l'atto impositivo non venga notificato al contribuente entro il 31 Dicembre.
Il d.p.r. 600 del 1973 infatti dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi ovvero entro il quinto anno se la dichiarazione non è stata presentata nonostante l'obbligo di farlo. Sempre l'art. 43 stabilisce poi il raddoppio di detti termini nei casi in cui la violazione configuri commissione di reato penale ai sensi del d.lgs. 74/2000 (come nel caso di fatture false, occultamento o distruzione di documentazione contabile, evasione di imposta superiore a un ammontare definito eccetera).
Insomma gli ultimi mesi dell'anno sono fitti di adempimenti per gli uffici controlli dell'Agenzia delle Entrate che spesso si trovano nelle condizioni di affrettare le procedure amministrative con il rischio, in taluni casi, di compromettere l'esercizio di alcuni diritti fondamentali del contribuente. In questo contesto si inserisce l'art. 12 della L. 212/2000, cosiddetto Statuto del contribuente, che stabilisce quanto segue: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo [il documento che ripercorre in forma scritta tutti i fatti e le azioni compiuti dai verificatori fin dal momento in cui si sono presentati al contribuente n.d.a.], il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli organi impositori. L’avviso di accertamento [cioè l'atto con cui l'amministrazione finanziaria formalmente manifesta la sua pretesa impositiva e che costituisce titolo per procedere alla riscossione n.d.a.] non può essere emanato prima della scadenza del previsto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».
Il punto è capire cosa succede in caso di avviso di accertamento anticipato. La dottrina e parte della giurisprudenza di merito hanno in passato convenuto che l'avviso di accertamento emesso ante tempus in difetto di motivazioni di comprovata urgenza dovesse ritenersi nullo. Purtroppo come spesso accade nel nostro Paese la giurisprudenza non si è dimostrata univoca sul tema, con la conseguenza che ancora oggi il quadro risulta confuso. Si pensi che nel 2009 la questione fu sottoposta all'autorevole vaglio della Corte Costituzionale (ord. 244/2009) che ribadì l'importanza della motivazione dell'avviso di accertamento non solo in ragione di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, ma anche come obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, tra i quali rientrano quelli dell'Agenzia delle Entrate. Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di merito continuò a dividersi fino alle più recenti sentenze del 2013 tra cui quella delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18184 del 14/05/2013 depositata il 29/07/2013. In questo caso, ai giudici di terzo grado va attribuito il merito di aver posto al centro dell'attenzione il principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente alla cui luce deve essere letta la norma dello Statuto del contribuente. Per questa via si può concludere, come ha fatto la Corte di Cassazione, che l'inosservanza del termine di 60 giorni, compromettendo la possibilità di sviluppare il sostanziale contraddittorio e i corretti meccanismi di collaborazione tra le parti, ha la conseguenza di rendere l'atto nullo, salvo la sussistenza di comprovati motivi di urgenza che comunque non è necessario che siano indicati nell'avviso di accertamento (decisione sindacabile se non altro perché non tiene conto di quanto espresso nel 2009 dalla Corte Costituzionale). Tuttavia la sentenza di Maggio 2013 si dimostra superficiale in alcuni punti e si dimentica di altri; non tarda così ad arrivare un duplice sviluppo negativo della questione. La Cassazione n. 20769 del 11/09/2013 riconosce l'imminente decadenza dei termini di accertamento essere un caso di particolare e motivata urgenza tale da legittimare pienamente l'accertamento anticipato; la Cassazione n. 23690 del 18/10/2013 trascura quanto espresso pochi mesi prima dalle Sezioni Unite e stabilisce la validità dell'accertamento anticipato in quanto la sua nullità non è comunque prevista espressamente dallo Statuto del contribuente.
Nonostante tutto la nota positiva si può ravvisare nel sempre crescente riconoscimento ottenuto, anche in ambito sovranazionale, dal principio cardine del sostanziale ed effettivo contraddittorio e della collaborazione tra amministrazione e contribuente che ormai viene percepito come diritto ineludibile del contribuente. In futuro, le azioni dell'amministrazione finanziaria che comportino una compressione di tale diritto non potranno che essere censurate dalla giurisprudenza nazionale, e in mancanza da quella europea.

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