L'approssimarsi
del mese di Dicembre porta ogni anno con sé numerosi avvisi di
accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accessi,
ispezioni e verifiche condotti precedentemente presso le sedi del
contribuente. Questa ricorrenza non è casuale, bensì imposta
all'amministrazione finanziaria dall'imminente fine d'anno che può
significare la decadenza dal potere di accertamento qualora l'atto
impositivo non venga notificato al contribuente entro il 31 Dicembre.
Il d.p.r. 600 del 1973 infatti dispone che gli avvisi di accertamento
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione dei redditi ovvero entro il quinto anno se la
dichiarazione non è stata presentata nonostante l'obbligo di farlo.
Sempre l'art. 43 stabilisce poi il raddoppio di detti termini nei
casi in cui la violazione configuri commissione di reato penale ai
sensi del d.lgs. 74/2000 (come nel caso di fatture false,
occultamento o distruzione di documentazione contabile, evasione di
imposta superiore a un ammontare definito eccetera).
Insomma
gli ultimi mesi dell'anno sono fitti di adempimenti per gli uffici
controlli dell'Agenzia delle Entrate che spesso si trovano nelle
condizioni di affrettare le procedure amministrative con il rischio,
in taluni casi, di compromettere l'esercizio di alcuni diritti
fondamentali del contribuente. In questo contesto si inserisce l'art.
12 della L. 212/2000, cosiddetto Statuto del contribuente, che
stabilisce quanto segue: «Nel rispetto del principio di
cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio del
processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi
di controllo [il documento che
ripercorre in forma scritta tutti i fatti e le azioni compiuti dai
verificatori fin dal momento in cui si sono presentati al
contribuente n.d.a.], il contribuente può comunicare entro
sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli
organi impositori. L’avviso di accertamento [cioè
l'atto con cui l'amministrazione finanziaria formalmente manifesta la
sua pretesa impositiva e che costituisce titolo per procedere alla
riscossione n.d.a.] non può essere emanato prima della
scadenza del previsto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza».
Il
punto è capire cosa succede in caso di avviso di accertamento
anticipato. La dottrina e parte della giurisprudenza di merito hanno
in passato convenuto che l'avviso di accertamento emesso ante
tempus in difetto di motivazioni
di comprovata urgenza dovesse ritenersi nullo. Purtroppo come spesso
accade nel nostro Paese la giurisprudenza non si è dimostrata
univoca sul tema, con la conseguenza che ancora oggi il quadro
risulta confuso. Si pensi che nel 2009 la questione fu sottoposta
all'autorevole vaglio della Corte Costituzionale (ord. 244/2009) che
ribadì l'importanza della motivazione dell'avviso di accertamento
non solo in ragione di quanto stabilito dallo Statuto del
contribuente, ma anche come obbligo generale di motivazione degli
atti amministrativi, tra i quali rientrano quelli dell'Agenzia delle
Entrate. Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale, la
giurisprudenza di merito continuò a dividersi fino alle più recenti
sentenze del 2013 tra cui quella delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18184 del 14/05/2013 depositata il 29/07/2013. In questo caso, ai
giudici di terzo grado va attribuito il merito di aver posto al
centro dell'attenzione il principio di collaborazione tra
amministrazione e contribuente alla cui luce deve essere letta la
norma dello Statuto del contribuente. Per questa via si può
concludere, come ha fatto la Corte di Cassazione, che l'inosservanza
del termine di 60 giorni, compromettendo la possibilità di
sviluppare il sostanziale contraddittorio e i corretti meccanismi di
collaborazione tra le parti, ha la conseguenza di rendere l'atto
nullo, salvo la sussistenza di comprovati motivi di urgenza che
comunque non è necessario che siano indicati nell'avviso di
accertamento (decisione sindacabile se non altro perché non tiene
conto di quanto espresso nel 2009 dalla Corte Costituzionale).
Tuttavia la sentenza di Maggio 2013 si dimostra superficiale in
alcuni punti e si dimentica di altri; non tarda così ad arrivare un
duplice sviluppo negativo della questione. La Cassazione n. 20769 del
11/09/2013 riconosce l'imminente decadenza dei termini di
accertamento essere un caso di particolare e motivata urgenza tale da
legittimare pienamente l'accertamento anticipato; la Cassazione n.
23690 del 18/10/2013 trascura quanto espresso pochi mesi prima dalle
Sezioni Unite e stabilisce la validità dell'accertamento anticipato
in quanto la sua nullità non è comunque prevista espressamente
dallo Statuto del contribuente.
Nonostante
tutto la nota positiva si può ravvisare nel sempre crescente
riconoscimento ottenuto, anche in ambito sovranazionale, dal
principio cardine del sostanziale ed effettivo contraddittorio e
della collaborazione tra amministrazione e contribuente che ormai
viene percepito come diritto ineludibile del contribuente. In futuro,
le azioni dell'amministrazione finanziaria che comportino una
compressione di tale diritto non potranno che essere censurate dalla
giurisprudenza nazionale, e in mancanza da quella europea.
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