Premettiamo che, in linea generale, il 2014 sarebbe l'ultimo anno utile per poter effettuare la domanda di pensionamento con l'Opzione per il metodo contributivo (Legge 243/2004, che permette alle dipendenti di pensionarsi con 57 anni e 3 mesi d'età-58 e 3 mesi per le autonome- più 35 di contributi). Questo, a meno che non sia finalmente approvata una nuova circolare Inps che sostituisca la 35 del 2012, come raccomandato dalla Commissione Lavoro , in quanto la normativa prevede come data ultima della domanda il 31/12/2015 e non il 31/12/2014, come invece afferma l'interpretazione Inps.
Per quanto concerne il comparto scuola, che ha delle decorrenze particolari, si sono moltiplicate notizie allarmistiche sulla possibilità di fruire dell'Opzione Donna: da quanto annunciato da numerose testate giornalistiche e TG pareva, infatti, che il personale docente ed ATA avesse la possibilità di richiedere la pensione con l'Opzione Donna solo entro il 7 febbraio 2014.
Per chiarire ogni dubbio dobbiamo analizzare quanto espresso nella normativa di riferimento, e soprattutto nell'ultima circolare esplicativa Inps, la numero 37 del 2012. Quest'ultimo testo, all'articolo 6 enuncia che le finestre mobili continuino ad applicarsi per le lavoratrici che optino per il trattamento pensionistico calcolato con il metodo contributivo, e che tale scelta possa essere validamente esercitata, purché la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.2015.
Per quanto concerne il personale scuola e Afam optante per il suddetto trattamento, il regime delle decorrenze utilizzato sarà quello dettato dall'articolo 21, comma 1, del DL 138/2011, che modifica l'articolo 59, comma 9 , della Legge 449/1997.
Tradotto in parole povere, significa che le lavoratrici che matureranno i requisiti dell'Opzione Donna entro il 31.12.2014, potranno effettuare domanda di pensionamento a gennaio 2015, per andare in pensione a settembre 2015 (novembre 2015 per quanto concerne il personale ATA).
La Circolare 37, difatti, non impone che le domande debbano essere effettuate obbligatoriamente entro dicembre 2014, ma che la pensione decorra entro il 31 dicembre 2015: per questo motivo, appare perfettamente valida una domanda di pensionamento con Opzione effettuata a gennaio 2015 per il comparto scuola, in quanto, in virtù della particolarità del regime, non si applica la finestra mobile di 12 mesi a partire dalla data della domanda, come avviene per la generalità delle lavoratrici.
Detto trattamento non sarà, invece, fruibile, per le dipendenti che maturino i requisiti durante il 2015: attualmente, infatti, l'Inps non ha ancora emanato alcuna circolare che rettifichi la n.37 del 2012, seppure quest'ultima sia stata dichiarata illegittima dalla Commissione Lavoro, nel novembre 2013, in quanto distorce la legge originale del regime sperimentale Opzione Donna. Secondo l'interpretazione letterale della normativa, difatti, il 31.12.2015 sarebbe dovuto essere l'ultima data entro cui effettuare la domanda, e non entro la quale fruire della pensione.
Nell'attesa di una correzione da parte dell'Istituto, si stanno spontaneamente formando comitati di lavoratrici che chiedono a gran voce il diritto di pensionarsi ad un'età congrua, nonché il mantenimento del regime sperimentale: sebbene la penalizzazione sia effettiva, rispetto alla liquidazione del trattamento calcolato con il metodo retributivo-misto, sono tante le persone che, per motivi familiari, di salute, o per paura di ulteriori incrementi dei requisiti, preferiscono percepire un assegno ridotto, ma riceverlo nell'immediato.
Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro
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