giovedì 2 maggio 2013

Crisi matrimoniale ed agevolazioni fiscali

Con la Circolare n. 27/E del 21 Giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti della stampa specializzata che hanno riguardato la possibilità di applicare il regime dell'esenzione ai trasferimenti immobiliari e di diritti reali su immobili dai genitori ai figli e il mantenimento dell'agevolazione prima casa nei casi di crisi matrimoniale.



Esenzione d'imposta

L'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 84 rubricato “Esenzioni per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” stabilisce l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa per gli atti e i documenti conseguenti allo scioglimento del matrimonio. La norma recita: «Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». La ratio della disposizione risiede nella necessità di promuovere e agevolare l'adempimento da parte dei coniugi delle pratiche amministrative con lo scopo di raggiungere al più presto la soluzione della crisi matrimoniale.
Secondo l'amministrazione finanziaria l'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/1987 deve ritenersi applicabile ad accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi ma anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli secondo un principio di tutela della prole che si può evincere da una consolidata giurisprudenza Costituzionale (cfr. sentenze C. Cost. 176/1992, 41/1999, 202/2003). L'unica condizione cui soggiace tale applicabilità estensiva è che il testo dell'accordo omologato dal Tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Agevolazione prima casa

Come noto l'acquisto della prima casa da adibire ad abitazione principale sconta un'imposizione agevolata in ragione dell'importanza sociale riconosciuta dal legislatore al primo immobile abitativo posseduto, che soprattutto in Italia è un caposaldo delle scelte di vita e di investimento dei cittadini. All'atto dell'acquisto della prima casa, qualora i soggetti interessati rispettino particolari requisiti soggettivi e oggettivi, l'acquirente può usufruire:
  • di un'imposta sul valore aggiunto agevolata del 4% invece del 10% in caso di acquisto da impresa costruttrice;
  • di un'imposta di registro del 2% invece del 9% in caso di acquisto da privati (le aliquote saranno in vigore dal 2014 come ho già scritto nel post precedente Cessione d'azienda, avviamento e imposta di registro).
Il comma 4, della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986 cosiddetto Tur (testo unico sull'imposta di registro) recita che «in caso [...] di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 percento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 percento della differenza medesima [..]. Le predette disposizioni non si applicano nel caso il cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistano con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». Tuttavia, secondo quanto espresso dall'amministrazione finanziaria nella Circolare in oggetto, l'atto di trasferimento della quota del 50 percento della casa coniugale in adempimento di un accordo di separazione o divorzio consente di mantenere l'agevolazione prima casa. Giova ricordare che il regime di esenzione di cui all'art. 19 della L. 84/1987 intende escludere da imposizione gli atti del giudizio divorzile o di separazione al fine di favorire una rapida definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti; ed è in considerazione di tale principio emerso dalla giurisprudenza costituzionale che l'Agenzia delle Entrate ritiene che il regime di favore possa trovare applicazione anche al fine di escludere il verificarsi della decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite in sede di acquisto, qualora in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o di divorzio, uno dei coniugi ceda la propria quota dell'immobile all'altro, prima del decorso del termine quinquennale. Il trasferimento al coniuge concretizza dunque un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella Circolare si precisa inoltre che la decadenza dall'agevolazione è esclusa a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all'acquisto di un nuovo immobile. Infine l'amministrazione finanziaria dirime un ulteriore nodo spinoso della questione quando esclude la decadenza dal beneficio prima casa anche nel diverso caso in cui l'accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell'immobile entro il quinquennio, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro, all'incasso del ricavato della vendita. L'unica condizione da rispettare in questo caso è che il coniuge al quale viene assegnato l'intero corrispettivo derivante dalla vendita riacquisti, entro un anno dall'alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

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