Con
la Circolare n. 27/E del 21 Giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate ha
risposto ai quesiti della stampa specializzata che hanno riguardato
la possibilità di applicare il regime dell'esenzione ai
trasferimenti immobiliari e di diritti reali su immobili dai genitori
ai figli e il mantenimento dell'agevolazione prima casa nei casi di
crisi matrimoniale.
Esenzione
d'imposta
L'art.
19 della L. 6 marzo 1987, n. 84 rubricato “Esenzioni per gli atti
relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio” stabilisce l'esenzione dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa per gli atti e i
documenti conseguenti allo scioglimento del matrimonio. La norma
recita: «Tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad
ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli
articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». La ratio
della disposizione risiede nella necessità di promuovere e agevolare
l'adempimento da parte dei coniugi delle pratiche amministrative con
lo scopo di raggiungere al più presto la soluzione della crisi
matrimoniale.
Secondo
l'amministrazione finanziaria l'esenzione di cui all'art. 19 della L.
74/1987 deve ritenersi applicabile ad accordi di natura patrimoniale
non soltanto direttamente riferibili ai coniugi ma anche ad accordi
aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli secondo
un principio di tutela della prole che si può evincere da una
consolidata giurisprudenza Costituzionale (cfr. sentenze C. Cost.
176/1992, 41/1999, 202/2003). L'unica condizione cui soggiace tale
applicabilità estensiva è che il testo dell'accordo omologato dal
Tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda
esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli,
contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai
fini della risoluzione della crisi coniugale.
Agevolazione
prima casa
Come
noto l'acquisto della prima casa da adibire ad abitazione principale
sconta un'imposizione agevolata in ragione dell'importanza sociale
riconosciuta dal legislatore al primo immobile abitativo posseduto,
che soprattutto in Italia è un caposaldo delle scelte di vita e di
investimento dei cittadini. All'atto dell'acquisto della prima casa,
qualora i soggetti interessati rispettino particolari requisiti
soggettivi e oggettivi, l'acquirente può usufruire:
- di un'imposta sul valore aggiunto agevolata del 4% invece del 10% in caso di acquisto da impresa costruttrice;
- di un'imposta di registro del 2% invece del 9% in caso di acquisto da privati (le aliquote saranno in vigore dal 2014 come ho già scritto nel post precedente Cessione d'azienda, avviamento e imposta di registro).
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