lunedì 20 maggio 2013

L'incostituzionalità della normativa sui tirocini: possibili conseguenze

La Corte costituzionale (con sentenza 11 dicembre 2012, n. 287) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ritenendolo  lesivo delle prerogative delle Regioni in materia di tirocini, le uniche legittimate a legiferare in merito.

La sentenza della Consulta è intervenuta sull’art. 11 d.l. 138/11, il cui testo prevedeva, al primo comma, che “i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neodiplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio”.
Al secondo comma, recitava: “in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione”.
La Corte costituzionale individua nell'istruzione e formazione professionale, cui riconduce la materia dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari, un ambito  per il quale “spetta alle Regioni la potestà legislativa, in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
La Consulta ha dunque dichiarato l' incostituzionalità dell’art. 11 del d.l. 138/2011, ritenendo che lo stesso invada la competenza normativa residuale ed esclusiva delle Regioni.
Per quanto concerne la ratio del provvedimento, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale “riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005). 
Al contrario, la formazione interna – ossia la formazione aziendale, offerta dal datore ai dipendenti –  non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essa, in diretto collegamento con il contratto lavorativo, attiene all’ordinamento civile, per cui la regolamentazione spetta allo Stato (sentenza n.24 del 2007)”.
La giurisprudenza ha poi precisato che i due titoli di competenza possono, tuttavia, apparire in abbinamento, ma ha chiarito che il nucleo di tale competenza non può venire sottratto al legislatore regionale: così, l'attribuzione legislativa regionale di carattere residuale si distingue sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione (sentenza n. 309 del 2010), sia da quella ripartita in materia di professioni, all'interno dell'esclusiva potestà statale riguardante le norme generali sull’istruzione .
Perciò, prosegue la sentenza n. 287/2012, l’art. 11 d.l. 138/2011 è incostituzionale, poiché invade la competenza normativa delle Regioni. Il comma 1 della disposizione, infatti, stabilisce i requisiti dei soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. 
La seconda parte del  comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possano essere rivolti solo ad una limitata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale interviene  direttamente in una materia differente dalla formazione aziendale.
Di conseguenza, la sentenza n. 287/12 ribadisce che la normativa in esame costituisce un’indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni.
Vista tale dichiarazione di incostituzionalità, sorge  la necessità di verificare la sorte della legge .
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in merito, ha precisato che : " non v’è dubbio che la sentenza n. 287/12, e la conseguente declaratoria di incostituzionalità, non può che riguardare ed essere circoscritta all’art.11 d.l. 138/2011, senza che tali effetti possano ritenersi automaticamente estesi a qualsiasi altra norma. E dunque, da un punto di vista rigorosamente procedurale, l’art. 18 l. n. 196/97 rimane vigente all’interno del nostro sistema di leggi. Cionondimeno appare evidente, alla luce dei princìpi enunciati dalla Corte con la sentenza de qua, la necessità di respingere qualsiasi norma statale che, per la puntualità ed il dettaglio della disciplina dell’istituto dei tirocini, finisca per invadere l’area riservata alla potestà normativa regionale dal quarto comma dell’art. 117 Cost.."
Di conseguenza, la Fondazione ritiene che i princìpi generali dell'art. 18 non possano ritenersi invalidati dalla pronuncia, e che sia legittima un'efficacia sostitutiva e diretta della applicazione dell’art. 18, laddove manchi una normativa regionale, almeno fino a quando la Corte, con una nuova sentenza, non dichiari incostituzionale tale normativa.
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