C'è una cattiva notizia nella Finanziaria 2011 per quei contribuenti che dovranno avere a che fare col Fisco. La legge di stabilità (articolo 1, commi 17-22, legge 220/2010) da poco approvata ha stabilito l'aumento delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e definizione agevolata.
RIDUZIONE AGEVOLAZIONI
Dal 1° Febbraio la riduzione delle sanzioni amministrative passa:
- da 1/12 a 1/10 nel caso di ravvedimento entro i 30 gg. e nel caso di dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 gg.;
- da 1/10 a 1/8 nel caso del c.d. ravvedimento lungo (nel caso del ravvedimento che avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva);
- da 1/4 a 1/3 nel caso di accertamento con adesione;
- da 1/8 a 1/6 nel caso di acquiescenza (adesione ai PVC) e adesione agli inviti al contraddittorio;
- da 1/3 al 40% nel caso di conciliazione giudiziale.
TEMPISTICA DI APPLICAZIONE
Le nuove disposizioni si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° Febbraio 2011 nel caso di ravvedimento operoso e ai ricorsi presentati entro la stessa data per la conciliazione giudiziale.
Per gli altri istituti deflattivi del contenzioso, invece, la Finanziaria 2011 dice che le modifiche avranno vigore in relazione agli atti emanati dal 1° Febbraio 2011. E qui arrivano i dubbi!
Ad esempio, il contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento nel 2010 e che definisce l'accertamento con adesione a Febbraio 2011 di quale riduzione potrà beneficiare? La legge di stabilità sembrerebbe prevedere la riduzione a 1/4 per gli avvisi di accertamento emanati entro il 31 Gennaio.
Secondo il combinato disposto dei commi 18 e 21 dell'unico articolo della Finanziaria 2011 i rincari si applicano "con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011". Appunto, l'avviso di accertamento rappresenta atto definibile. Di seguito i due commi:
Articolo 1 Comma 18 -
In vigore dal 1 gennaio 2011
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
Articolo 1 Comma 21 -
In vigore dal 1 gennaio 2011
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011.