giovedì 17 ottobre 2013

Rimborsi Irpef in busta paga: modalità e incapienza datore di lavoro

Non sempre il fisco richiede e preleva; per fortuna capita, talvolta, che siano i contribuenti a credito con lui. Oggi vediamo, nel dettaglio, come comportarsi nel caso in cui i dipendenti abbiano diritto a rimborsi Irpef maggiori rispetto alle ritenute mensili.


Se dalla dichiarazione dei redditi (730-4 ) emerge un credito per il contribuente dichiarante, il rimborso al dipendente è effettuato mediante una  riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale, effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio; qualora le ritenute fiscali del contribuente non fossero sufficienti , il datore compenserà il credito con l’ammontare complessivo di tutte le ritenute relative ai compensi di competenza del mese di luglio corrisposti a tutti gli altri dipendenti, nonchè delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
In sostanza, il datore di lavoro può compensare nel modello F24, col quale versa le imposte trattenute a tutti i dipendenti in busta paga di quel mese (nel caso della retribuzione del mese di luglio, si fa riferimento all’F24 da versare generalmente entro il 20 agosto), con le imposte a credito da rimborsare al lavoratore contribuente, per effetto di quanto calcolato nel modello 730, e comunicato dal Caf o dal professionista nel modello 730-4 inviato alla sede legale, oppure risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3, se il datore di lavoro presta l’assistenza fiscale ai lavoratori.
Se le somme a debito in F24 nella sezione erario non sono sufficienti a rimborsare le somme a credito (rimborsi Irpef ai dipendenti), gli importi residui sono compensati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2013. Di tale evenienza il sostituto deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.
Ad esempio, se il datore di lavoro , sostituto d’imposta, riceve un modello 730-4  dal quale emergono rimborsi d’imposta pari a 1.000 euro, ma dalle buste paga risultano da versare imposte Irpef a debito, trattenute a tutti i dipendenti, pari a 400 euro complessivi, il sostituto comunica al lavoratore la sua incapienza nel mese di riferimento (luglio 2013) e rimborsa nella busta paga di luglio la cifra di 400 euro (azzerando quanto dovuto all’Erario: ritenute Irpef, più addizionali regionali e comunali). Nella busta paga di agosto 2013, rimborsa il restante credito Irpef di 600 euro, laddove le retribuzioni dei dipendenti consentano il rimborso di tutta la cifra. In caso contrario prosegue, a scalare,  nei mesi successivi.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere , mensilmente, una percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dalla formula:
ritenute totali di tutti i dipendenti  / ammontare complessivo del credito da rimborsare
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto , provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione effettuata (730 o Unico)
Ricordiamo che dal 2013, grazie al D.L.76/2013, è possibile effettuare il modello 730 e richiedere il rimborso anche per i contribuenti privi di sostituto d'imposta: il rimborso sarà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate (Modello 730 casi particolari 1 o 730 AE).

Dott.ssa Noemi Secci

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