venerdì 30 novembre 2012

Disdire un contratto di assicurazione

Dal 2006 cioè da quando il mercato delle assicurazioni è stato liberalizzato ed è stato introdotto il Nuovo Codice Privato per le Assicurazioni, disdire la propria assicurazione, anche prima dei tempi previsti, è più facile. Prima del 2006, le clausole di rinnovo tacito, rendevano l'operazione molto macchinosa: bisognava inviare una lettera di disdetta molto prima (almeno 30 giorni), altrimenti si dovevano pagare delle penali e in ogni caso rescindere era difficile. In genere l'assicurato preferiva continuare un altro anno di assicurazione, anche a fronte di notevoli aumenti di prezzo. E' stata l’introduzione delle nuove assicurazioni online a rendere questo "mondo" molto più abbordabile dal cliente, flessibile per le sue esigenze e "easy" nelle modalità.

Pagamenti entro 30 e 60 giorni (anche per la Pubblica Amministrazione)

Il d.l. 1/2012 cosiddetto decreto liberalizzazioni ha introdotto, a partire dal 24 Ottobre 2012, importanti novità riguardanti i termini di pagamento delle fatture scambiate dagli operatori commerciali e la possibilità di segnalazione presso le autorità dei soggetti inadempienti. Da allora è stato tutto un susseguirsi di interpretazioni tese a chiarificare il contenuto della norma al fine di capire, soprattutto, se il soggetto adempiente dovesse o meno assumere i panni di una sorta di sceriffo pronto a bacchettare il cattivo pagatore per mezzo di una delazione o segnalazione o qualcosa di simile. Eppure la questione non è eccessivamente complicata.

Iva per cassa: cash accounting e adempimenti

Il 26 Novembre 2012, con la Circolare 44/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il nuovo regime dell'Iva per cassa che prevede semplicemente di pagare l'Iva all'Erario quando la si incassa in deroga al principio di competenza. Di seguito si propone una sintesi della Circolare appena citata. L'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito articolo 32-bis), ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di IVA per cassa, cd. cash accounting, di cui all’articolo 167 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

Mutuo fondiario: quali sono i principali benefici?

Il mutuo fondiario rientra a pieno titolo nei mutui immobiliari, ma si differenzia dai mutui ipotecari per l’iscrizione ipotecaria di primo grado su immobili già esistenti. Il mutuo fondiario è un finanziamento di medio-lungo termine garantito da un’ipoteca di primo grado su immobili già esistenti. Rientra pertanto nei mutui sulla casa. Normalmente la sua concessione non supera l’80% del valore dell’immobile, a meno che non ci siano garanzie integrative, come le polizze fideiussore o la garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi.

lunedì 12 novembre 2012

Associazione in partecipazione dopo la Riforma del lavoro 2012


Per gli aspetti fiscali dell'associazione in partecipazione leggi anche Associazione in partecipazione: profili fiscali e previdenziali.
Il 18 Luglio 2012 ha acquistato vigore la L. 92/2012 cosiddetta riforma Fornero. In particolare, i commi 29 e 30 dell'art. 1 hanno inciso profondamente sulla disciplina dell'associazione in partecipazione al fine di prevenire il ricorso abusivo e distorto a questo tipo di contratto per dissimulare rapporti di lavoro subordinato. Il nuovo testo dell'articolo 2549 c.c. ora suona così: «Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.